Dal 01 novembre 2016 sono in attesa di conoscere l’esito di una gara d’appalto riguardante i lavori di “manutenzione” inerenti i relitti dunali, compresi tra l’arenile demaniali e la adiacente strada litoranea (Via Amerigo Vespucci), situati sul lungomare Nord di Termoli nel tratto compreso tra la foce del Fosso “Angelo” e la foce del torrente “Sinarca”. La mia curiosità è sorta nel momento in cui analizzando “TUTTI” gli atti del bando, sono affiorate 2 GROSSE criticità.
La cosa triste è constatare che l’autore di questi atti è il RESPONSABILE del controllo dell’azione amministrativa; RESPONSABILE della prevenzione della corruzione; RESPONABILE della Trasparenza Amministrativa, oltre a ricoprire svariati incarichi dirigenziali . L’altra cosa incomprensibile è rappresentata dal fatto che le criticità “affioravano” dai documenti adottati e per questo, l’autore, a mio avviso, è ingiustificabile.
La prima criticità è rappresentata dal fatto che il Segretario Generale dott. Vito Tenore ricopre l’incarico di RUP (responsabile unico del procedimento) nonostante, nella fattispecie, (lavori di ingegneria e architettura) il nuovo codice dei contratti preveda che debba essere ricoperto da un TECNICO, (nel Settore competente, sono presenti tali figure). Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico ( art 31 comma 6 Dlgs 50/2016). L’altra criticità è contenuta nella lettera d’invito/disciplinare di gara dove si legge che: “Tanto premesso, l’Amministrazione comunale indice procedura negoziata ristretta (sotto soglia), ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del codice per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, degli interventi di tutela del sistema dunale, avendo interesse ad acquisire a breve la migliore offerta tecnica ed economica comprensiva di SCHEDE TECNICHE di dettaglio, lavorazioni, forniture e relativa posa in opera”. Praticamente la ditta aggiudicataria, oltre ai lavori, deve redigere la progettazione degli stessi. Contrariamente, il nuovo codice dei contratti, stabilisce che è VIETATO il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione, salvo taluni casi, e che, i lavori dovranno essere affidati ponendo a base di gara il PROGETTO ESECUTIVO (art. 59 comma 1 Dlgs 50/2016).
Dopo i fatti sopra descritti e dopo l’acquisizione dei verbali di gara, credo sia DOVEROSO segnalare il tutto agli enti competenti.
P.S. l’attesa riguarda anche altri “BANDI….”
Ciro Stoico.
Riferimenti:Delibera di Giunta n 133 del 31/05/2016
Determinazione n 1446 del 21/09/2016 e allegati
Determinazione n 1558 del 10/10/2016
Determinazione n 1639 del 20/10/2016
Determinazione n 2198 del 30/12/2016