Togliersi i debiti di dosso con il “fallimento del consumatore”: vantaggi e regole

il-nuovo-fallimento-delle-famiglie-e-dei-consumatori-novita-per-tutti-439x270.jpgResettare i propri debiti e ricominciare da capo: nasce con questa finalità – ma anche per consentire alle imprese di recuperare i crediti non riscossi – la nuova procedura del “fallimento del consumatore”. Si tratta di una novità appena prevista dal decreto legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” [1] e appena approvato dal Consiglio dei Ministri.

 La riforma, copiata dagli USA, consente anche a soggetti cui altrimenti non si applicherebbe la legge fallimentare [2], di fallire o, meglio, di chiedere un concordato coi propri creditori.

Sino ad oggi, la nostra legge escludeva che potessero fallire le persone fisiche, i piccoli imprenditori, le imprese agricole, gli artigiani e gli enti pubblici. La nuova disciplina invece amplia ai consumatori e alle imprese agricole la procedura fallimentare.

Vediamo concretamente quali sono i vantaggi e le regole della procedura in questione.

Il debitore che abbia accumulato debiti superiori alle proprie capacità economiche può offrire ai creditori – con l’ausilio di appositi organismi di composizione della crisi – un piano di pagamento per soddisfare le loro pretese e così estinguere tutti i suoi debiti. La proposta va depositata presso il tribunale ove egli ha residenza e deve indicare scadenze, modalità ed eventuali garanzie rilasciate per il corretto adempimento [3].

Non è necessario offrire il pagamento integrale dei creditori, anche se questi sono privilegiati o hanno pegni o ipoteche [4]. Quindi, generalmente, si può proporre il pagamento di tutti i creditori in misura percentuale (per es. al 50%). Ciò tuttavia non è possibile per i crediti tributari e previdenziali (che vanno pagati integralmente).

Il piano viene presentato ai creditori, in un’unica udienza, davanti al giudice. Il consumatore deve produrre una documentazione idonea a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.

Al beneficio del concordato sono ammessi solo coloro la cui condizione viene valutata come “meritevole” di fiducia (in termini di ragionevole prospettiva di adempimento del piano e di mancanza di colpe del debitore nel suo sovraindebitamento). Questo vaglio viene effettuato dal giudice.

Sulla proposta votano i creditori. Il programma viene approvato col voto favorevole del 60% dei crediti complessivi e vincola tutti i creditori anteriori, non solo quelli che l’hanno votato. Il silenzio del creditore si considera come assenso.

Se l’accordo viene raggiunto, il giudice omologa il piano.

Con la proposta, il consumatore può chiedere una moratoria sino a un anno per il pagamento dei creditori con cause di prelazione.

Durante il periodo di esecuzione del piano di pagamento vengono sospese tutte le procedure esecutive (espropriazioni e pignoramenti) nei confronti del debitore.

Si può anche prevedere una procedura ad hoc per la vendita dei beni del debitore entro quattro anni: col ricavato della vendita dei beni si procede a pagare i creditori. La procedura avviene sotto il controllo del tribunale.

Se al termine del programma tutto si è svolto regolarmente, per come promesso nel programma, il consumatore viene liberato di tutti i suoi debiti. Per esempio, se il consumatore aveva debiti per 200 mila euro e ha offerto, con il programma di ristrutturazione, il pagamento del 50% di tali debiti e, nello stesso tempo, il programma è stato approvato dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, egli, dopo aver adempiuto al programma, è liberato del 100% dei propri debiti.

I vantaggi della procedura del “fallimento del consumatore” sono evidenti.

Da un lato essa consente a soggetti che, sopraffatti dai debiti, sarebbero condannati a vivere sotto la minaccia della riscossione coattiva (e con l’ufficiale giudiziario sempre alle calcagna) di ricominciare a vivere, purgati dai precedenti errori. Il debitore è così incentivato a pagare pur di cancellare il proprio passato.

Ciò, sotto un profilo macroeconomico, si risolve in un ulteriore vantaggio: le imprese che, altrimenti non vedrebbero mai soddisfatti i propri crediti, rientrerebbero nelle passività, sia pure in misura percentuale, grazie alle garanzie di adempimento offerte dal debitore e alla supervisione del tribunale.

In genere, il debitore è scoraggiato dal pagare anche i creditori più remissivi se, insieme ad essi, ve ne siano altri più ostinati, che pretendono l’intero capitale e gli interessi (in quel caso, come si suol dire, “che muoia Sansone con tutti i filistei”). Invece, il fatto che il piano sia automaticamente obbligatorio per tutti i creditori fa sì che l’ostinazione di uno soltanto di essi non pregiudichi la riscossione per gli altri. Con evidenti benefici anche per l’economia nazionale.

[1] Il decreto modifica la legge n. 3/2012, da poco entrata in vigore.

[2] R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

[3] La proposta deve anche contenere: a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

[4] Allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

 fonte: laleggepertutti.it

Togliersi i debiti di dosso con il “fallimento del consumatore”: vantaggi e regoleultima modifica: 2012-10-16T11:46:00+02:00da ereticus3
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