Il GRANDE ritorno …..l’avv. Vito Aurelio Pappalepore

16864865_1306535509428589_1085639419470450742_nPer la MIGLIOR tutela e difesa degli interessi dell’Ente entra in campo l’avv. Vito Aurelio Pappalepore con studio a Bari in via Pizzoli n 8, balzato agli onori della cronaca nazionale per una parcella di oltre 9 milioni di euro presentata al comune di TERMOLI. Tuttavia alla stessa cronaca è sfuggita un’altra parcella milionaria presentata dallo stesso professionista al comune di Rodi Garganico. La Giunta comunale presieduta dal sindaco avv. Angelo Sbrocca con delibera n 37 del 20/02/2017 conferisce all’avvocato Pappalepore mandato per l’impugnazione avverso la sentenza del TAR Molise n.480/2016 . La vicenda, che trae origine nell’anno 2000, vede protagonista da un lato Sigesa oggi Crea Gestioni srl e dall’altro il Comune di Termoli. Infatti nell’anno 2000 il Comune di Termoli conferiva ad un tecnico l’incarico di rideterminare le tariffe del servizio idrico comunale. Il professionista in questione elaborava un criterio che implicava la sostituzione della tariffa parametrata ai costi del servizio con quella calcolata sulla base del consumo effettivo, criterio fatto proprio dal Comune con la delibera n. 142/2002. Questo passaggio, di fatto, determinò un rincaro della tariffa che il Comune doveva corrispondere al gestore privato. Nel 2009 il saldo da pagare alla Sigesa da parte dell’Ente si attestava intorno agli 817 mila euro (1999 – 2009). L’Amministrazione dell’epoca presieduta dal già Sindaco notaio Vincenzo Greco, in accordo con la società, stabilì di affidarsi ad un arbitrato per derimere la controversia. Arbitrato sottoscritto dalle parti in data 2 marzo 2009 all’esito del quale l’Amministrazione veniva condannata al pagamento in favore della concessionaria della somma di 259.666,95 euro oltre interessi fino al saldo. Nella fattispecie il Comune nominò come proprio rappresentate all’interno dell’arbitrato l’avv. Vito Aurelio Pappalepore. Il professionista barese per questo incarico ha avanzato una richiesta di 32.301,60 euro a titolo di onorario. A questo punto l’Amministrazione del notaio Greco decise di venire meno agli obblighi scaturiti dal lodo arbitrale revocando in autotutela gli atti amministrativi di modifica della tariffa risalenti agli anni 2000-2002. Va sottolineato che l’atto propedeutico alla revoca in autotutela venne sottoscirtto dall’ex Direttore Generale, oggi consulente dell’Amministrazione Sbrocca, dott. Donato Petrosino. Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dalla Crea Gestione srl dinnanzi al Tribunale Amministrativo di Campobasso ai fini del suo annullamento. Il Comune avverso questo provvedimento nominò come proprio rappresentate legale nuovamente l’avv. Vito Aurelio Pappalepore. Il Tar con Sentenza 21 novembre 2016, n. 480 accoglie il ricorso e per effetto annulla il procedimento impugnato e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente nella misura di euro tremila (3.000) oltre accessori di legge con diritto alla ripetizione del contributo unificato. Tenuto conto dei “3000” euro sarebbe interessante scoprire a quanto ammonta la parcella del professionista barese. Oggi il comune di Termoli presieduto dal sindaco Sbrocca, nomina nuovamente l’avvocato Vito Aurelio Pappalepore per il ricorso in appello al Consiglio di Stato. Dalla delibera di incarico si riscontra che il ricorso si è reso necessario per due motivi: 1. dimostrare la BONTA’ dell’operato dell’Amministrazione; 2. per le sopraggiunte ulteriori motivazioni adottate dall’avvocato nominato. Pur volendo condividere la bontà dell’operato, anche se le motivazioni dalla sentenza ci fanno desistere, ci domandiamo il perché queste ulteriori motivazioni non siano state apportate prima, considerando il fatto che nelle motivazioni della sentenza si legge che sia nel collegio arbitrale che nella trattazione nel tribunale amministrativo le motivazioni addottate sono le stesse e definite “prive di pregio”. Tra le motivazioni apportate dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore vi è una che a nostro avviso può essere considerata meritevole di rilievo e che riguarda il mancato impegno di spesa nelle delibere del 2000-2002. Nella motivazione si fa ricorso addirittura al Decreto Regio che di seguito riportiamo pedissequamente: difetto di impegno di spesa a copertura del maggior esborso per le casse comunali che la modifica contrattuale ha provocato, in violazione del combinato disposto dell’art. 284 R.D. n. 383/1934, dell’art. 55, co. 5, n. 142/1990, dell’art. 23 del d.l. n. 66/1989, conv. in l. n. 144/1989, nonché dell’art. 191, del d.lgs. n. 267/2000. Ci auguriamo che di questo combinato disposto l’Amministrazione comunale ne terrà conto anche quando dovrà provvedere alla liquidazione della parcella milionaria del professionista barese. Per meglio comprendere la vicenda alleghiamo la sentenza

16998671_1306535852761888_7202998595025888698_n

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3VK6PB3W2AFU7PEICNEH6QDCWQ&q

Ciro Stoico & Andrea Salome

 

Il GRANDE ritorno …..l’avv. Vito Aurelio Pappaleporeultima modifica: 2017-02-25T18:46:59+01:00da ereticus3
Reposta per primo quest’articolo