I crediti alimentari non possono essere pignorati: gli importi che, pertanto, il debitore riceve per la propria sussistenza non saranno mai aggrediti con il pignoramento presso terzi: questa regola si impone per garantire il sostentamento delle persone bisognose.
Esiste tuttavia una eccezione: possono essere pignorati i crediti alimentari solo per soddisfare altri crediti alimentari e sempre che vi sia un provvedimento di autorizzazione del giudice (il Presidente del Tribunale o altro giudice da questi delegato).
Al contrario degli alimenti, possono essere pignorate invece le somme dovute a titolo di mantenimento dell’ex coniuge, almeno per quella parte non necessaria a garantire le esigenze primarie di vita del beneficiario. Per es.: i versamenti a titolo di mantenimento che siano di importi particolarmente elevati possono essere pignorati nella parte che esuberi gli importi indispensabili alla sopravvivenza dell’avente diritto.
Non bisogna, infatti, confondere i crediti alimentari con il mantenimento. I crediti da mantenimento non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e hanno a oggetto quanto necessario a soddisfare tutte le esigenze di vita (e non solo la sopravvivenza). Così, nel caso di separazione o divorzio, il mantenimento ha la funzione di garantire la conservazione dello stesso tenore di vita economico goduto dal coniuge durante il matrimonio: l’importo potrebbe quindi superare le strette esigenze di vita del destinatario. Al contrario, l’obbligazione alimentare è soltanto quella che concerne le esigenze di vita più stringenti dell’interessato.
Anche in caso di fallimento del debitore, a questi non possono essere sottratti gli assegni aventi carattere alimentare, nei limiti di quanto necessario al mantenimento del fallito e della sua famiglia.
fonte: laleggepertutti.it