Tutte le informazioni provenienti da pubblici registri, come quelle relative ai pignoramenti subiti da un determinato soggetto, possono essere prelevate e poi trattate da chiunque senza bisogno del consenso dell’interessato.
E’ il Garante della privacy a stabilirlo: il recente provvedimento dell’Authority [1] ha dato ragione a un’agenzia di investigazioni cui era stata richiesta la cancellazione, dai propri archivi, delle notizie relative alle esecuzioni forzate subìte da un privato. Secondo il Garante, invece, è legittima l’attività dell’agenzia che non fa altro che veicolare ai propri clienti le informazioni prelevate da pubblici registri (come cancellerie o uffici dell’Agenzia del territorio): non osta il fatto che il terzo non abbia fornito il consenso al trattamento dei propri dati.
Difatti, l’utilità per chi si rivolge alle agenzie è poter avere un accesso più agevolato alle informazioni che, diversamente, bisognerebbe richiedere a uffici diversi, con conseguente perdita di tempo e di denaro.
I dati che provengono da registri ed elenchi pubblici possono essere trattati senza per forza acquisire il consenso preventivo dell’interessato. Resta tuttavia fermo l’obbligo di trattare solo dati esatti e aggiornati. Pertanto l’agenzia, per rispettare l’altrui privacy, ha solo il compito di controllare che le informazioni inviate ai propri clienti non siano errate e siano aggiornate: diversamente il trattamento è in contrasto con il codice della privacy [2] e dà diritto al risarcimento del danno.
[1] Garante della privacy, provv. n. 211/2012.
[2] Art. 11 Codice della privacy.
fonte: laleggepertutti.it