Privacy: non obbligatorio il consenso per dati su pignoramenti e notizie prese da pubblici registri

 Privacy-non-obbligatorio-il-consenso-al-trattamento-dati-per-pignoramenti-e-notizie-prese-da-pubblici-registri-470x270.jpgTutte le informazioni provenienti da pubblici registri, come quelle relative ai pignoramenti subiti da un determinato soggetto, possono essere prelevate e poi trattate da chiunque senza bisogno del consenso dell’interessato.

E’ il Garante della privacy a stabilirlo: il recente provvedimento dell’Authority [1] ha dato ragione a un’agenzia di investigazioni cui era stata richiesta la cancellazione, dai propri archivi, delle notizie relative alle esecuzioni forzate subìte da un privato. Secondo il Garante, invece, è legittima l’attività dell’agenzia che non fa altro che veicolare ai propri clienti le informazioni prelevate da pubblici registri (come cancellerie o uffici dell’Agenzia del territorio): non osta il fatto che il terzo non abbia fornito il consenso al trattamento dei propri dati.

Difatti, l’utilità per chi si rivolge alle agenzie è poter avere un accesso più agevolato alle informazioni che, diversamente, bisognerebbe richiedere a uffici diversi, con conseguente perdita di tempo e di denaro.

I dati che provengono da registri ed elenchi pubblici possono essere trattati senza per forza acquisire il consenso preventivo dell’interessato. Resta tuttavia fermo l’obbligo di trattare solo dati esatti e aggiornati. Pertanto l’agenzia, per rispettare l’altrui privacy, ha solo il compito di controllare che le informazioni inviate ai propri clienti non siano errate e siano aggiornate: diversamente il trattamento è in contrasto con il codice della privacy [2] e dà diritto al risarcimento del danno.

 [1] Garante della privacy, provv. n. 211/2012.

 [2] Art. 11 Codice della privacy.

  fonte: laleggepertutti.it

Privacy: non obbligatorio il consenso per dati su pignoramenti e notizie prese da pubblici registriultima modifica: 2012-10-10T12:36:00+02:00da ereticus3
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