Vediamo nel dettaglio le novità.
– È stata introdotta la nuova figura del reato di istigazione o apologia di pratiche di pedofilia e pedopornografia: è il caso di chi, anche con mezzi telematici, pubblicamente istiga a commettere o fa l’apologia di delitti a sfondo sessuale nei confronti di minorenni (prevista la reclusione da tre a cinque anni). Il criminale non potrà invocare “a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.
– È stato introdotto il nuovissimo reato di adescamento di minorenne su internet (grooming). Il grooming (letteralmente “prendersi cura”) è una tecnica con cui il criminale coltiva il rapporto con la vittima al fine di carpirne la fiducia con artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante internet (ad esempio mediante chat o social network) o altri mezzi di comunicazione. Lo scopo del reo è passare dall’incontro virtuale all’incontro reale (prevista la pena della reclusione da uno a tre anni).
– Viene inoltre specificamente punito il turismo sessuale.
– La novità più interessante è l’istituzione presso il Ministero dell’Interno dell’Autorità Nazionale responsabile per la registrazione e conservazione dei dati sui condannati per reati sessuali.
– Vengono previste più severe per il reato di maltrattamenti in famiglia [3] in danno dei minori.
– Novità anche sulle misure di prevenzione: la novità riguarda il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori.
– Infine, sono stati raddoppiati i termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza di gruppo.
[1] Art. 414 bis c.p.
[2] Art. 609 undecies c.p.
[3] Art. 572 c.p.
fonte: laleggepertutti.it