Non sempre è possibile ottenere un decreto ingiuntivo portando a sostegno del proprio credito un documento informatico come un’e-mail; la posta elettronica, infatti, non è considerata dalla legge una prova scritta a meno che non sia certificata (cosiddetta PEC) o non sia munita di firma elettronica [1].
In questo senso, anche i documenti informatici sono considerati valide prove [2] solo se dotati di firma elettronica [3] – paragonabile alla firma autografa nel documento cartaceo – oppure si tratti di PEC (che, a differenza della mail ordinaria e semplice, ha valore certificativo).
La firma elettronica e la PEC si considerano autentiche fino a prova contraria, assicurano l’identità del mittente e impediscono, a soggetti diversi dal titolare, la modifica del documento.
Qualora dunque la mail certificata o con firma elettronica contenga una promessa di pagamento o il riconoscimento di un debito o comunque contenga la prova di un credito altrui, su di essa è possibile fondare la richiesta – indirizzata al tribunale o al giudice di pace – per l’emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore.
[1] Tribunale di Cuneo, D.I. n. 848 del 15.12.2003;Tribunale di Mondovì, D.I. n. 375 del 07.06.2004; G.d.P. Pesaro, D.I. 598 del 02.11.2004.
[2] É definita dal codice dell’amministrazione digitale, d.l. 82/05, come “un insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”
[3] A norma dell’art. 8, T.U. (D.P.R.) n. 445/2000 “il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico”.
fonte: laleggepertutti.it