Ecco un’altra conseguenza dell’abolizione delle tariffe professionali: da oggi, per ottenere il decreto ingiuntivo nei confronti del proprio cliente moroso, il professionista non sarà più tenuto a depositare, in tribunale, la parcella corredata dal parere del consiglio dell’ordine di appartenenza [1], così come previso dal codice di procedura civile. Dopo la recente riforma [2] infatti, è sufficiente che il professionista provi il proprio credito con il contratto professionale stipulato con il cliente o col preventivo scritto [3]: obblighi che, come ormai noto, sono entrati recentemente in vigore.
Anche a voler chiedere, del resto, il parere al competente ordine professionale, questo sarebbe – almeno secondo alcuni – impossibile: la recente riforma infatti avrebbe comportato non solo una tacita abrogazione del codice di procedura civile nella parte in cui richiede il visto dell’Ordine [4], ma anche delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe.
[1] Art. 634 e 636 cod. proc. civ.
[2] Legge n. 27/2012.
[3] Art. 9 L. 27/2012.
[4] Art. 634 cod. proc. civ.
fonte: laleggepertutti.it