Non si può, di per sé, considerare un bene “indispensabile all’esercizio della professione” l’arredo dello studio del professionista: pertanto esso può essere interamente pignorabile.
Salvo che il debitore dimostri il contrario, gli arredi dello studio non sono direttamente collegati all’attività lavorativa e, quindi, pur con l’asporto e la vendita degli stessi, l’esercizio della professione può avvenire regolarmente e il debitore può continuare a vivere onestamente del proprio lavoro.
Nel caso di specie, una donna è stata autorizzata dai giudici a pignorare i mobili che componevano l’ufficio professionale dell’ex marito e, in particolare, le sedie, una poltrona, un tavolo e una libreria.
Per evitare il pignoramento, il soggetto passivo dell’esecuzione forzata dovrebbe dimostrare l’indispensabilità dei beni pignorati (potrebbe, per esempio, essere il caso di un computer o di una stampante) allo svolgimento del lavoro.
[1] Cass. sent. n. 17900 del 18.10.2012.
[2] Art. 515 cod. proc. civ.
fonte: laleggepertutti.it