Cos’è il diritto di seguito da pagare alla SIAE sulle arti figurative e manoscritti

Diritto-di-seguito-da-pagare-alla-SIAE-482x270.jpgSi sente spesso parlare di “diritto di seguito” da pagare alla SIAE sulle vendite di prodotti di arti figurative e sui manoscritti. Di cosa si tratta? Perché, chi e quanto deve pagare? In questo breve articolo cercheremo di fare chiarezza.

 Il diritto di seguito [1] non è altro che un diritto riconosciuto all’autore di opere delle arti figurative (pittura, scultura, disegno, fotografia e stampa [2]) e dei manoscritti originali a ottenere un compenso economico sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’originale dell’opera stessa. Si chiama appunto “seguito” perché segue il bene in ogni ulteriore passaggio rispetto al primo. Ogni scambio di queste opere genera l’obbligo di corrispondere tale diritto di seguito alla S.I.A.E..

 A pagare il diritto di seguito alla S.I.A.E. è il venditore e non l’acquirente. Il venditore, in poche parole, deve trattenere una parte del prezzo derivante dalla vendita e versarle all’ufficio della Società Italiana Autori ed Editori.

Tale compenso viene incassato dalla S.I.A.E. e poi da quest’ultima viene versato all’autore. L’ammontare del diritto di seguito non è in percentuale al valore dell’opera (nel qual caso, se l’opera si apprezzasse col tempo, sarebbe anche superiore il compenso dell’autore), ma è calcolato in misura fissa, in base a scaglioni che illustreremo tra breve.

Il diritto di seguito non scatta per ogni vendita, ma solo per quelle che comportano l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte: si tratta, per esempio, delle case d’asta, le gallerie d’arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d’arte.

Inoltre, il diritto di seguito non si applica nei seguenti casi:

1) vendite d’arte o manoscritti quando il prezzo della vendita è inferiore a 3.000,00 euro.

2) quando il venditore: a) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore meno di tre anni prima dalla vendita a cui dovrebbe applicarsi il diritto di seguito e b) il prezzo di tale vendita dall’autore non sia superiore a 10.000,00 euro.

La prova che la vendita sia stata effettuata prima dei tre anni dall’acquisto dall’autore deve essere fornita dal venditore.

Il diritto di seguito va pagato anche alle vendite di opere anonime o sotto pseudonimo: questo perché ogni autore può mettere sul mercato le proprie creazioni in forma anonima o sotto uno pseudonimo, senza perciò dover rinunciare ai diritti d’autore.

Beneficiari del diritto di seguito sono gli autori italiani e della Comunità Europea e i loro eredi.

Il diritto al compenso spetta anche agli autori di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, solo nel caso in cui la legge di tali nazioni preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani (reciprocità di trattamento). Si prescinde dalla reciprocità per gli autori stranieri abitualmente residente in Italia.

 Il titolare di un diritto di seguito non può rinunciare a tale compenso, né può cederlo in favore di altri soggetti (si dice, a riguardo, che si tratta di un “diritto indisponibile”).

 Veniamo ora all’ammontare di tale diritto di seguito.

Il compenso è calcolato sul prezzo di vendita, al netto dell’imposta, in base percentuale differenziata in relazione ai diversi scaglioni così determinati

a) 4 % per la parte del prezzo di vendita compresa fino a 50.000,00 euro;

 b) 3 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

c) 1 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

 d) 0,5 % per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

e) 0,25 % per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro.

Alla riscossione del diritto di seguito ci pensa la S.I.A.E., in quanto unico soggetto (monopolista) delegato alla intermediazione nella raccolta dei diritti degli autori. In questo modo, l’autore può stare sicuro che il proprio diritto sarà tutelato da un’organizzazione capace anche di infliggere sanzioni e procedimenti esecutivi in caso di mancato adempimento.

Pertanto il diritto di seguito va versato alla S.I.A.E. che provvederà a trasmettere quanto dovuto all’avente diritto.

 La dichiarazione delle vendite può essere fatta

a) via web, previa sottoscrizione di un contratto https://online.siae.it/dds/

b) tramite il modello DDS01

Una volta avvenuta la vendita e ottenuta la percentuale del compenso, la S.I.A.E. provvede a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito internet, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano rivendicato il proprio compenso.

Ovviamente, su ogni riscossione del diritto di seguito la S.I.A.E. trattiene la propria provvigione (determinata dal Ministro per i beni e le attività culturali).

 La violazione delle norme sul diritto di seguito non integra più un reato penale, ma solo una sanzione amministrativa che può arrivare sino a 5.165 euro e alla sospensione dell’attività professionale da sei mesi a un anno.

[1] Introdotto con la Direttiva 2001/84/CE e attuata in Italia con D.Lgs. n. 118 del 13.02.2006 (in vigore dal 9.04.2006).

[2] In particolare, quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro e fotografie. L’elencazione però non è esaustiva, ma semplicemente indicativa. Tuttavia il diritto di seguito non si applica a tutte le opere protette dal diritto d’autore, ma solo alle opere d’arte figurativa.

fonte: laleggepertutti.it

Cos’è il diritto di seguito da pagare alla SIAE sulle arti figurative e manoscrittiultima modifica: 2012-10-17T12:01:00+02:00da ereticus3
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