Corona condannato all’accompagnamento coattivo: cosa succede al testimone che non si presenta in causa?

 Fabrizio-Corona-non-si-presenta-per-la-testimonianza-conseguenze-legali-400x270.jpgFabrizio Corona doveva presentarsi presso il Tribunale di Como per rendere testimonianza nell’ambito del processo per presunte fatture false ed episodi di peculato legati agli spettacoli al Casino di Campione d’Italia: ma non è andato.

Quali sono le conseguenze legali se una persona, chiamata a testimoniare nel corso di un processo civile o penale, non si presenta?

Innanzitutto, è bene sapere che, se si tratta di processo penale, la richiesta di testimonianza viene messa a conoscenza del futuro testimone con una raccomandata a.r. recapitatagli dall’avvocato che ne chiede l’escussione. Se si tratta invece di processo civile, oltre alla predetta raccomandata, si può notificare al testimone una intimazione mediante l’ufficiale giudiziario.

La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.

Una volta citato, infatti, il testimone ha l’obbligo di presentarsi e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Se impossibilitato per fondate ragioni (per es. lavoro o malattia), il testimone deve far pervenire, tempestivamente, all’avvocato o alla cancelleria del giudice presso il quale si tiene la causa, una valida giustificazione scritta o un certificato medico.

In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, disporrà una nuova citazione per una successiva udienza cui il testimone dovrà comunque presentarsi.

Se invece il testimone non si presenta senza legittimo impedimento, può subire – secondo valutazione del giudice – una multa da 51 a 516 euro.  Lo stesso giudice può disporre, nei confronti del testimone assente e “non giustificato”, l’accompagnamento coattivo: ossia, in occasione della successiva udienza egli verrà prelevato a casa dalla forza pubblica e portato anche davanti al giudice.

Così neanche Corona è sfuggito alla legge. Il giudici infatti lo hanno condannato a una multa di 516 euro e hanno disposto l’accompagnamento coatto del testimone in una ulteriore udienza, che si terrà a dicembre.

Indennità e rimborsi

Il testimone ha diritto a ottenere un’indennità.

1) Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario, spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.

2) Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

3) Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.

4) Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.

5) Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l’integrazione, sino a concorrenza dell’ordinario trattamento di missione, corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.

Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte dietro apposita domanda del testimone.

Gli interessati devono presentare la domanda all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

 fonte: laleggepertutti.it

 

Corona condannato all’accompagnamento coattivo: cosa succede al testimone che non si presenta in causa?ultima modifica: 2012-10-17T12:09:00+02:00da ereticus3
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