L’esempio rappresentativo riguarda i lavori di adeguamento normativo, abbattimento barriere architettoniche,ecc.. della scuola secondaria di 1° grado “Maria Brigida” . Infatti, il Dirigente
La cosa tragica, e per certi aspetti comica, è che il Dirigente ai LL.PP nella fretta di nominare i consulenti si è dimenticato di nominare la “Commissione di Gara” (all’albo pretorio non risulta) e di fare la gara d’appalto.
La ditta che effettuerà i lavori non è stata nominata .Mi domando :le nomine di queste consulenze rispecchiano le norme ? Nella Determinazione n. 2 del 25 Febbraio 2009 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) si legge ,riferendosi all’incarico di collaudo tecnico :” L’articolo 120. comma 2 bis, imponendo un rigoroso accertamento preventivo in capo alla stazione appaltante in merito alla possibilità di reperire nell’ambito del proprio personale la professionalità idonea alla prestazione, appare volta, quindi, a limitare il ricorso a professionalità esterne.
Infine nell’elenco professionisti Ingegneri, in dotazione al comune di Termoli (allegato) ,dove vengono attinti i consulenti, nella riga dell’ing. Claudio Ercolassi, nominato come responsabile del collaudo tecnico , si legge che lo stesso può essere nominato preferibilmente per le mansioni C1-C3-C5-C6 che non coincidono con l’incarico affidato (allegato).
Ciro Stoico