La modifica, apportata da un decreto del Ministero della Giustizia [1], è la normale conseguenza dell’aggiornamento periodico, che avviene su base biennale, imposto dal Testo Unico sulle spese di giustizia. L’aggiornamento è calcolato sulla scorta degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
La variazione è stata determinata nella misura del 1,3%.
Dunque, da oggi, requisito necessario per beneficiare del gratuito patrocinio è il possesso di un reddito non superiore ad €.10.766,33. A tale fine si prendono in considerazione e si sommano tutti i redditi imponibili, quelli esenti e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte percepiti nell’ultimo anno dall’interessato e dai familiari conviventi.
[1] Pubblicato su Gazz. Uff. n. 250/12.
fonte: laleggepertutti.it