LA CONFESERCENTI COMUNICA

confesercenti.jpg COMUNICATO STAMPA

CONFESERCENTI DI TERMOLI

Termoli Via Cavour, 9 – cb 86039

Tel. 0875.706044

Lì, 18 maggio 2009

Oggetto: Importante proroga al 16 agosto della comunicazione all’Inail del nominativo RLS

Si fa presente che l’INAIL ha comunicato, sul proprio sito, che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con nota del 15 maggio 2009, ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione del nominativo del RLS al 16 agosto 2009, in considerazione dell’evoluzione normativa ancora in corso.

I datori di lavoro delle aziende all’interno delle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza entro il 31 dicembre 2008 hanno dunque ulteriori tre mesi per provvedere alla comunicazione mediante le procedure telematiche predisposte dall’INAIL.

Con riferimento alle aziende all’interno delle quali il RLS sia stato o sarà eletto nell’anno in corso, la comunicazione andrà invece effettuata entro il 31 marzo 2010.

In via di mera opportunità (non è previsto un obbligo specifico), i datori di lavoro potranno informare i propri dipendenti ed equiparati ai fini del T.U. sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/08) circa le previsioni di cui all’art. 47, commi 3 e 4, del menzionato decreto, ai sensi delle quali

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L’elezione del RLS interno non è comunque un obbligo per i lavoratori e, infatti, l’art. 47, comma 8, stabilisce che, qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) o 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 81, tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52. Trattasi del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, costituito presso l’INAIL e finanziato mediante un contributo delle aziende nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

Il Fondo, ai sensi dell’art. 52, comma 1, opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi.

La Confesercenti, il 20 novembre 1996, stipulò, insieme alle Organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, un apposito Accordo applicativo della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, che all’uopo fa riferimento alla costituzione, all’interno degli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario, di un Organismo Paritetico Nazionale per la sicurezza, al quale poi spetta promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali.

L’Accordo stabilisce che i rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST) sono designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti e formalmente comunicati all’Organismo Paritetico Regionale. Quest’ultimo ratifica la designazione del RLST e gli assegna gli ambiti di competenza. Spetta poi all’OPR comunicare al datore di lavoro, che a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del RLST designato.

L’Accordo, infine, prevede che per la pratica realizzazione di quanto descritto le parti stabiliscono a livello regionale la misura del contributo da destinare all’OPR.

Attualmente l’Accordo è in applicazione in varie Regioni (segnaliamo l’Emilia Romagna e il Veneto). Per comprendere come il medesimo interagirà con il Fondo di cui all’art. 52, le cui modalità di funzionamento devono ancora essere stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, occorrerà attendere l’evoluzione della materia, anche con riferimento agli sviluppi dell’iter relativo al decreto correttivo ambientale, in corso di discussione.

L’Accordo è di fondamentale importanza anche perché stabilisce il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito.

Attualmente, in relazione all’Accordo in applicazione, il RLS ha diritto ad una formazione specifica che non può comportare oneri economici a suo carico e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. In particolare, i corsi per la formazione prevedono un programma di 32 ore. Inoltre, per il tempo necessario allo svolgimento della propria attività, il RLS ha a disposizione 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti, 16 in aziende da 6 a 10 dipendenti, 24 in aziende da 11 a 15 dipendenti, 30 in aziende da 16 a 30 dipendenti, 40 in aziende oltre i 30 dipendenti.

L’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81 rimanda alla contrattazione collettiva nazionale per la disciplina delle modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori

Per ciò che concerne invece il RLST, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 81 le modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

Cordiali saluti

LA CONFESERCENTI COMUNICAultima modifica: 2009-05-18T20:12:31+02:00da ereticus3
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