Il diritto all’oblio, alla privacy e a non essere diffamati: tra Italia, Europa e web

Il-diritto-all’oblio-alla-privacy-e-a-non-essere-diffamati-tra-Italia-Europa-e-web--482x270.jpgIl diritto all’oblio o, anche, ad essere dimenticati: il termine è entrato prepotentemente nelle pratiche degli studi legali soprattutto dall’avvento di Internet e con la possibilità che la rete consente di mantenere in vita, per un tempo illimitato, le informazioni relative ai cittadini: siano essi incensurati o meno. Spesso però si scambia il diritto all’oblio con il diritto a non essere diffamati o con il diritto alla privacy o ancora con il diritto al controllo dei propri dati su Internet. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza.

 Quando si parla di diritto all’oblio capita spesso di fare un po’ di confusione tra quello attualmente esistente in Italia e quello riconosciuto, o comunque in via di riconoscimento a livello europeo.

Si tratta di due istituti completamente differenti tra loro, che mirano a tutelare diritti diversi e soggetti diversi.

In Italia, il fondamento del diritto all’oblio si rinviene nella tutela dei diritti fondamentali [1] ed è utilizzato per porre un paletto al diritto di cronaca riguardante fatti delittuosi quando sia venuto a mancare, per il decorso di un ragionevole lasso di tempo, l’interesse del pubblico alla notizia [2].

E il fraintendimento, quando si discute di diritto all’oblio, nasce proprio dalla natura del diritto tutelato in Italia: quello di colui che abbia assunto la qualifica di imputato, o più spesso di condannato, in relazione quindi esclusivamente a dati giudiziari. Mai per il comune cittadino.

La Cassazione fino ad ora è stata chiarissima nel riconoscere il diritto all’oblio esclusivamente a coloro che si siano macchiati di delitti, anche gravi, che abbiano scontato la pena e che abbiano diritto a veder cancellato nella memoria collettiva il fatto accaduto tanti anni prima.

Così la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto all’oblio al “Killer del Messaggero”, un uomo che aveva ucciso più di 30 anni prima, aveva scontato la pena e si era visto mettere in prima pagina la propria foto in un concorso a premi bandito dal Messaggero.

Tale diritto non è stato invece riconosciuto ai parenti di Milena Sutter o a Eva Mikula, la donna del boss della Uno Bianca, non trattandosi di soggetti rei di qualche delitto. Al di là delle connotazioni morali occorre prendere atto di questo panorama giuridico in Italia.

Tutti quelli fin qui analizzati sono casi che nulla hanno a che vedere con le ipotesi di diffamazione a mezzo Internet, ovviamente, situazioni che trovano altri fondamenti di tutela, ma non quello del diritto all’oblio. Così anche la recentissima decisione, circolata in rete qualche settimana fa, del riconoscimento di un diritto all’oblio da parte del Garante della Privacy, si basa su un falso presupposto che ha fatto gridare da più parti a un riconoscimento del diritto all’oblio, ma in realtà di altro si trattava, vale a dire delle disposizioni inerenti l’obbligo di cancellazione delle notizie pubblicate sull’albo pretorio decorsi 15 giorni dalla pubblicazione. In tal caso una signora si è vista riconoscere il diritto a chiedere la cancellazione di propri dati giudiziari che la vedevano soccombente nei confronti dell’ente pubblico che aveva pubblicato la notizia sull’albo pretorio on line per un periodo superiore ai 15 gg. Qui si discuteva di dati personali, e non di diritto all’oblio.

Diversa è invece la situazione a livello europeo, dove si sta discutendo in questi giorni dell’emanazione di un Regolamento per introdurre il diritto all’oblio sul web come comunemente inteso, e di una Direttiva sui dati giudiziari.

I capisaldi del Regolamento prevedono una maggiore trasparenza, il controllo sui dati, l’obbligo per i titolari di dati di segnalare agli utenti la perdita degli stessi e le relative sanzioni. Tutto ciò stando bene attenti a bilanciare questo diritto ad essere dimenticati con il diritto di cronaca e critica, affinché la disciplina non legittimi condotte inutilmente e dannosamente censorie.

[1] Art. 2 Cost. e  Art. 21 Cost. (Libera manifestazione del pensiero).

[2] Si tratta di un diritto nato dal cosiddetto “diritto vivente”, vale a dire dall’evoluzione giurisprudenziale, non risultando codificato invero da alcuna disposizione legislativa.

 fonte: laleggepertutti.it

Il diritto all’oblio, alla privacy e a non essere diffamati: tra Italia, Europa e webultima modifica: 2012-11-07T11:01:00+01:00da ereticus3
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