Emendamento al Decreto Balduzzi: nuove regole di responsabilità per i medici

 Emendamento-al-Decreto-Balduzzi-nuove-regole-di-responsabilita-per-i-medici.jpegNella nottata del 3 ottobre scorso la Commissione Affari Sociali della Camera ha varato l’emendamento all’art 3 del D.L. 158/2012, norma che nell’ambito del Decreto Balduzzi regolamenta la responsabilità professionale del medico.

La nuova disciplina si propone di dirimere un annoso contrasto giurisprudenziale volto ad individuare il ruolo da attribuire alle indicazioni terapeutiche contenute nelle linee guida dedicate agli esercenti una professione sanitaria.

Le statuizioni dei giudici erano infatti divise tra quante ravvisavano tout court una responsabilità per colpa medica in ogni danno al paziente verificatosi in presenza di un discostamento dell’opera del medico dalle guidelines e quante, al contrario, non attribuivano alle stesse un ruolo così decisivo e dirimente, stante la multiforme varietà della casistica clinica.

Il riformato art 3 limita oggi la responsabilità del sanitario ai soli casi di dolo e colpa grave, escludendo quindi la colpa lieve, quando, in presenza di un danno al malato, il medico dimostri di essersi attenuto alle indicazioni fornite dai  criteri e buone pratiche ospedaliere, di vocazione universale, dei protocolli diagnostici e terapeutici.

Questo è il testo del nuovo art 3: “L’esercente la professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche ospedaliere, risponde dei danni derivanti solo in caso di dolo e colpa grave”.

Tuttavia, è bene considerare come le guidelines nel presente periodo storico, caratterizzato da forti cambiamenti strutturali e dalla peggiore congiuntura economica degli ultimi vent’anni, si ispirino non solo alle sacrosante esigenze di cura del malato, ma anche ai criteri di gestione economica delle forze ospedaliere in campo ed alla, ahinoi, sostenibilità finanziaria dei percorsi terapeutici, relegando sovente sullo sfondo il principio costituzionalmente garantito del diritto alla salute. Non hanno e non possono avere quindi valenza scientifica incontestabile al di là di ogni ragionevole dubbio.

Inoltre, la medicina non è una scienza esatta, malati e malattie non sono tutti uguali, riconducibili a standard predefinibili sempre con certezza; come pure soggetti diversi non forniscono identiche risposte alle medesime indicazioni terapeutiche.

Per tali ragioni,  da un lato non puo’ essere imposta ad un medico una funzione di rigido e meccanico esecutore di protocolli e circolari di servizio, frustrando l’attività che in “trincea”, con passione e innovatività, tanti ottimi professionisti ancora oggi svolgono, dall’altro non puo’ giudicarsi esente da responsabilità per danno un medico che dimostri di avere la “coperta” protettiva del buon burocrate.

E’ auspicabile, dunque, un’applicazione particolarmente illuminata della nuova normativa ad opera dei giudici, che valutino la irripetibilità e specificità dei singoli casi sottoposti al loro esame, opportunamente valorizzando, anche e soprattutto nel vero interesse del malato, anche quelle condotte sanitarie ancora non assurte a rango di “principio universale”, tuttavia sostenibili medicalmente ed in grado di ottimizzare il risultato terapeutico.

Che non si possa dire, insomma, superando indenni ogni giudizio: “l’intervento è andato bene, ma il paziente è morto”.

Avv. Maurizia Venezia – Studio Legale Di Vizio & Venezia –

(info@dviure.com)- Pubblicato da “L’Inchiesta” martedì 9/10/2012

 

 fonte: laleggepertutti.it
 

 

Emendamento al Decreto Balduzzi: nuove regole di responsabilità per i mediciultima modifica: 2012-10-17T12:16:28+02:00da ereticus3
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