Gli abeti e il …….”Temerario”

1Nei giorni scorsi percorrendo Corso Nazionale si diventava spettatori di un immagine desolante e avvilente. Lungo tutto il corso, abeti rinsecchiti e scaraventati a terra. Una sorta di metafora di un’ Amministrazione allo sbando e spoglia di qualsivoglia contenuto. L’immagine creatasi però è poca cosa rispetto all’atto amministrativo che ne ha determinato l’acquisto. Un atto adottato dall’impavido e temerario Segretario Generale che ai margini delle norme vigenti e grazie ad una “supercazzola” riportata in premessa, acquista dal Vivaio Verde Molise abeti di varie misure e tipi per le festività natalizie. Il Vivaio in 2questione, divenuto di “fiducia” da questa amministrazione è lo stesso delle 8 piante di bonsai di via XX Settembre costo 10.032,00 euro e dei due Abeti del natale scorso, costo 1.870,00 euro. In merito a quest’ultimi mi domando: che fino anno fatto?????. L’atto amministrativo in questione è a grandi linee identico a quello adottato l’anno precedente , stesso CAPITOLO, stessa premessa, con un’unica differenza sostanziale: Il Settore competente. L’anno scorso è stato adottato dal Dirigente del Settore LL.PP arch. Mandrile, quest’anno dal Dirigente del Settore Sicurezza Ambiente, il nostro Segretario 3dott. Vito Tenore. La domanda nasce spontanea: PERCHE?. Come mai la competenza è passata all’Ambiente? Cosa prevede il PEG? Constatata la professionalità e la competenza dell’attuale Dirigente ai LL.PP ing. D’Accardio, credo che MAI l’avrebbe adottata. Nella premessa dell’atto si legge: l’Amministrazione Comunale, in occasione delle festività natalizie, ha la necessità di effettuare INTERVENTI DI MANUTENZIONE dell’arredo e del verde urbano acquistando diverse piante in vaso, del tipo Abete Normandiano e Abete Rosso. Una “Supercazzola Tognazziana”. Dopo quanto sopra, voglio evidenziare una criticità dell’atto amministrativo riguardante la mancata applicazione dell’articolo 36 comma 1 del Decreto Legislativo n 50/2016 che imponeva alla Struttura Tecnica l’esclusione della ditta summenzionata al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. A supporto di tale tesi vi è la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, n. 419 del 4 ottobre 2016.
Il giudice di prime cure ha sancito la legittimità del mancato invito di una ditta ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 d’importo sotto la soglia comunitaria nel caso in cui si tratti di ditta che aveva nell’anno precedente svolto lo stesso servizio, atteso che in tale ipotesi il mancato invito è giustificato dal principio di rotazione, previsto dall’art. 36, comma primo, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Il TAR adito ha, inoltre, specificato la portata dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”, che costituisce una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, la quale prevale sulla normativa sulle gare in generale.

Ciro Stoico

Gli abeti e il …….”Temerario”ultima modifica: 2017-01-08T17:35:37+01:00da ereticus3
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